L'INPS, con la circolare 28 aprile 2009 n. 66, ha diramato le aliquote contributive per gli operai a tempo determinato e indeterminato del settore agricolo per il 2009, ricordando che dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 1, della L. 81/2006 ("per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146). 
Tra le novità si segnala:
1) Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009: 
Datore di lavoro 18,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%);  Lavoratore 8,84%; Totale 26,99%
2) Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009: 
Datore di lavoro 21,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%); Lavoratore 8,84%; Totale 30,59%
3) Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009: 
Datore di lavoro 22,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%); Lavoratore 8,84%; Totale 31,19%
4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2009. 
I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle misure: 
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
5) Retribuzioni. 
Per i minimali di legge relativi all'anno 2009 si rimanda alla circolare n° 14 del 2 febbraio 2009.
L'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992,
n. 438, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla quota di
retribuzione eccedente il limite annuo di Euro 42.069,00.