Benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 11 dell’8 marzo 2011, ha precisato che i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. n. 223/1991 per l’assunzione di lavoratori in mobilità sono incumulabili, nel senso che un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto a tempo indeterminato, anche nell’ipotesi in cui il primo contratto a termine sia di breve durata e, quindi, il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi.
In particolare, si ricorda che le disposizioni di cui sopra riguardano:
- riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991);
- riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.
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