Benefici: obbligato all'autocertificazione anche chi ne ha fruito in passato
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 31/03/2009 n.4549, facendo seguito alle istruzioni diffuse con la circolare 34/2008 in merito all'invio dell'autocertificazione entro il 30 aprile p.v. per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ha fornito le seguenti precisazioni:
- L'obbligo di inviare l'autocertificazione incombe anche in capo al datore di lavoro che pur non godendo al momento dei benefici, ne ha usufruito nei mesi pregressi.
- Per "variazioni rilevanti" (che obbligano il datore a presentare una nuova autocertificazione) si devono intendere tutti quegli eventi che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni normative e contributive ed in particolare la commissione di irregolarità di natura previdenziale ed in materia delle condizioni di lavoro ex DM 24/10/2007.
- Se un'impresa ha più matricole INPS e non ha richiesto l'accentramento, il datore di lavoro deve inviare un solo modello di autocertificazione indicando comunque separatamente i diversi numeri di matricola.
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