L'INPS, con il messaggio n. 39781/2004, ha fornito alcune precisazioni in merito ai benefici pensionistici che il DL 269/2003 (convertito nella legge 326/2003) ha riconosciuto ai lavoratori sottoposti all'amianto. Più precisamente l'art. 47 del D.L. omnibus ha previsto che il coefficiente per il calcolo della maggiorazione dell'anzianità pensionistica per lavoratori sottoposti all'amianto, con decorrenza 1° ottobre 2003, è pari a 1,25 ed applicabile ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. L'istituto previdenziale precisa che tale agevolazione può essere riconosciuta ai lavoratori che hanno prestato la propria attività esclusivamente in qualità di lavoratori dipendenti e non in forma autonoma (quindi anche le collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto).