Benefici più ampi per le vittime del terrorismo
A cura della redazione

Con la circolare n. 98 del 9 giugno 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.
Un primo beneficio consiste nell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex art. 3 L. n. 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento. La circolare precisa che nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio predetto può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell’invalido. Resta fermo che l’estensione del beneficio al matrimonio contratto successivamente all’evento, non trova applicazione se il beneficio era già stato riconosciuto ai genitori della vittima.
Per quanto riguarda invece la determinazione della pensione immediata di cui all’art. 4 della L. n. 206/2004, l’Inps precisa che deve essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico, incrementata ai sensi dell’art. 2 della predetta disposizione. Per i soggetti che si sono iscritti ad un’assicurazione obbligatoria successivamente all’evento, si prende a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda. In ogni caso, nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale. Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di TFR, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
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