L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, ha chiarito che i benefits offerti dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale costituiscono un arricchimento per i medesimi lavoratori se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Di conseguenza, se il valore dei benefits supera il limite previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR, pari a € 258,23, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Nella fattispecie in esame, la Società istante ha rappresentato di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo de «la produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere ed accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori».

La stessa Società è proprietaria di una caffetteria in Italia che eroga alcuni benefits ai propri dipendenti. In particolare, si tratta di una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze, o spillette con il logo aziendale.