La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all’art. 1, commi 3 e 4, prevede la riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota dell’IRPEF, con un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

In particolare, il c. 3, modifica l’art. 11, c. 1, lett. b), del TUIR, al fine di ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%.

Il c. 4, modificando l’art. 16-ter del TUIR, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, introdotta dalla precedente Legge di Bilancio, dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR (spese sanitarie);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del D.L. 149/2013 (L. 13/2014);

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, c. 4, quinto periodo, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

La somma di 440 euro rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota IRPEF. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.