Bilancio 2026: dal 2027 scatta la speranza di vita
A cura della redazione
Nel biennio 2027/2028 i requisiti per la pensione saliranno di 3 mesi in virtù dell’applicazione dell’aumento della speranza di vita certificato dalla ragioneria dello stato con l’ultimo rapporto di giugno 2025.
Nel frattempo, non ci sarà alcuna variazione nel 2026 mentre nel 2027 avremo un primo passo di incremento di un mese per raggiungere poi a regime l’anno successivo i 3 mesi complessivi di incremento dei requisiti per andare in pensione. I commi da 185 a 188 della manovra stabiliscono delle deroghe relative agli addetti ai lavori usuranti, a quelli gravosi e per i lavoratori precoci, come specificato più avanti.
Di seguito, in breve, riepiloghiamo i requisiti previsti nel biennio 2027/2028 per le principali tipologie pensionistiche, partendo dal sistema di calcolo misto che riguarda i vecchi iscritti con contributi accreditati prima del 1996.
Nel 2027:
1) Pensione di vecchiaia ordinaria e in cumulo (67 anni e 1 mese + 20 anni di contribuzione);
pensione anticipata ordinaria e in cumulo (per le donne 41 anni e 11 mesi – per gli uomini 42 anni e 11 mesi);
pensione totalizzata (66 anni e 1 mese + 20 anni di contribuzione o 41 anni e 1 mese di sola contribuzione).
2) Per i nuovi iscritti dal 1996, cioè i contributivi, i requisiti nel 2027 saranno i seguenti:
Pensione di vecchiaia ordinaria e in cumulo (67 anni e 1 mese + 20 anni di contribuzione e un importo soglia minimo di pensione pari all’assegno sociale o in alternativa, 71 anni e 1 mese + 5 anni di contribuzione effettiva);
pensione anticipata ordinaria e in cumulo (64 anni e 1 mese + 20 anni e 1 mese di contribuzione e un importo soglia minimo di pensione pari a 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con almeno 2 figli – 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 3 volte l’assegno sociale in tutti gli altri casi).
A quest’ultimo fine è stata soppressa la norma della precedente legge di bilancio mai attuata e che avrebbe permesso di sommare all’importo della pensione, la rendita mensile figurativa del capitale accumulato presso un Fondo di previdenza complementare (v. commento specifico).
Nel 2028:
1) Pensione di vecchiaia ordinaria e in cumulo (67 anni e 3 mesi + 20 anni di contribuzione);
pensione anticipata ordinaria e in cumulo (per le donne 42 anni e 1 mese – per gli uomini 43 anni e 1 mese);
pensione totalizzata (66 anni e 3 mesi + 20 anni di contribuzione o 41 anni e 3 mesi di sola contribuzione).
2) Per i nuovi iscritti dal 1996, cioè i contributivi, i requisiti nel 2028 saranno i seguenti:
Pensione di vecchiaia ordinaria e in cumulo (67 anni e 3 mesi + 20 anni di contribuzione e un importo soglia minimo di pensione pari all’assegno sociale o in alternativa, 71 anni e 3 mesi + 5 anni di contribuzione effettiva);
pensione anticipata ordinaria e in cumulo (64 anni e 3 mesi + 20 anni e 3 mesi di contribuzione e un importo soglia minimo di pensione pari a 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con almeno 2 figli – 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 3 volte l’assegno sociale in tutti gli altri casi).
Per quanto riguarda le deroghe, gli incrementi indicati non si applicheranno nei confronti:
1) degli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
2) degli addetti ai lavori usuranti con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
3) dei Precoci solo se addetti ai lavori gravosi.
Gli assicurati dei primi due casi (gravosi e usuranti), alle stesse condizioni, hanno già fruito dell’esclusione dallo scatto di 5 mesi di speranza di vita dal 2019 (in base alla legge 205/2017), cosa che permette loro di poter andare in pensione di vecchiaia fino al 2028 compreso, col requisito di 66 anni e 7 mesi e i soliti 20 anni di contribuzione.
Invece, per i lavoratori precoci, coloro cioè che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età, la pensione anticipata ridotta continuerà a perfezionarsi col requisito di 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica fino al 2028 compreso.
In tutti i casi di pensionamento rimangono ferme e invariate le finestre di uscita, il momento da cui decorre il trattamento e cioè dal mese dopo per le pensioni di vecchiaia e dopo 3 mesi per quelle anticipate.
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