Dal periodo d'imposta 2026 sale la soglia di deducibilità dei contributi versati ad un Fondo pensione fino a 5.300 euro annui.

I commi 201 e 202 della legge di bilancio hanno apportato diverse modifiche alla disciplina della previdenza complementare dalle regole sul finanziamento a quelle sulle prestazioni spettanti.

Innanzitutto, sale la soglia massima di deducibilità fiscale per i contributi versati dai lavoratori e dal datore di lavoro al Fondo pensioni da 5.164,57 a 5.300 euro.

Sul punto si rileva un'incongruenza delle norme, evidenziata anche dal Dossier di accompagnamento della Legge di bilancio. Più precisamente, mentre il comma 201 prevede l'aumento della deducibilità suddetta dal periodo d'imposta 2026, il comma 202 stabilisce che tutte le disposizioni del comma 201 entrano in vigore il 1° luglio 2026. E' quindi necessario quanto prima un chiarimento da parte degli Enti competenti. 

Inoltre, ai lavoratori di prima occupazione è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a un fondo pensione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di 5.300 euro.

Dal lato delle prestazioni erogate da un Fondo pensione, quelle liquidate in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60% (e non più del 50%) del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia.

Inoltre, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche potranno essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT. In alternativa, l’erogazione potrà essere attuata:

-       o nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;

-       o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Le prestazioni in rendita a durata definita sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni indicate, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Tali prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. L’aliquota è del 20% ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare entro una riduzi9one massima del 5%.

Tranne le somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione per acquisto della prima casa o per altre ragioni dopo 8 anni di iscrizione al Fondo pensione, tutti gli altri trattamenti spettanti, compreso la Rita sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Infine, è riaffermato il diritto incondizionato di trasferire, dopo 2 anni di partecipazione ad un Fondo pensione, il montante accumulato presso un altro Fondo di previdenza complementare, senza più alcun limite o condizionalità previsti dalla contrattazione collettiva.