L’art. 48 del DDL Bilancio 2026 introduce un incentivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego da almeno sei mesi. L’incentivo consiste in un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, esclusi i premi e i contributi dovuti all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La norma, al fine di premiare maggiormente le assunzioni stabili, disciplina, in modo diversificato, la durata dell’esonero in base alla tipologia contrattuale, prevedendo, rispettivamente, l’esonero per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero esteso fino a diciotto mesi dalla data dell’assunzione iniziale in caso di trasformazione a tempo indeterminato e l’esonero per ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato diretto.

L’esonero in commento, non cumulabile con altri sgravi contributivi o riduzioni delle aliquote già previste dalla normativa vigente, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

La misura è, tuttavia, compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, che riguarda le nuove assunzioni.