Bilancio 2026: posticipata la decontribuzione mamme
A cura della redazione
L’art.1, cc 206-207 della Legge di Bilancio 2026, ha posticipato di un anno, dal 2026 al 2027, l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici dipendenti e autonome madri di due figli previsto dalla Legge n. 207/2024.
In origine, la Legge di Bilancio 2025, modificata dal DL 95/2025 (L. 118/2025), aveva previsto che dal 2026 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome, iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, venisse riconosciuto un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a loro carico.
Le lavoratrici, sia dipendenti che autonome, devono essere madri di due figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Si ricorda che l’esonero contributivo spetta anche alle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per queste ultime la Legge di Bilancio 2026 ha soppresso la decorrenza dal 2027.
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome, che hanno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, è riconosciuta, su domanda, una somma di 60 euro mensili (nel 2025 era di 40 euro) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio. Tale somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.
La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, sempre che siano titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Condizione per fruire dell’esonero è che il reddito da lavoro non derivi da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Si prevede che l’esonero spetti per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre 2026, sono corrisposte in un'unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese dicembre 2026.
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