I commi 214-218 dell’art.1 della Legge 199/2025, riconoscono un esonero contributivo al datore di lavoro che consente al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto part time, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.

Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si riconosce alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full time a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto part time, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%.

Come ricordato dal Dossier parlamentare di accompagnamento della Legge di Bilancio, questa priorità si aggiunge a quelle già previste dal Dlgs 81/2015 consistenti in: presenza di un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o presenza di un figlio convivente con disabilità; sussistenza  di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative  ingravescenti, riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, i figli o i genitori (del lavoratore o della lavoratrice) o assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con disabilità che richiedano un sostegno elevato o molto elevato e l’assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.

Rimane fermo il diritto (non è una mera priorità) alla trasformazione da full time a part time nel caso in cui una patologia oncologica o una grave patologia cronico-degenerativa ingravescente riguardi il lavoratore o la lavoratrice.

L’esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è pari al 100% ed è riconosciuto per 24 mesi, decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto, per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile. Restano esclusi dallo sgravio i premi INAIL.

L’esonero contributivo non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Inoltre, il beneficio non è cumulabile con altri sgravi contributivi (inerenti allo stesso rapporto di lavoro), mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale in presenza di nuove assunzioni con incremento occupazionale (art. 4 Dlgs 216/2023).

Spetta ad un decreto ministeriale l’attuazione della norma.