L’art. 4 del DDL Bilancio 2026 in discussione in Parlamento prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva pari al 5% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sempreché il lavoratore non abbia un reddito superiore a 28mila euro.

Premi di risultato

Lo stesso articolo 4 riduce, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5% all’1% il livello dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa di cui ai commi da 182 a 189 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Sempre limitatamente agli anni 2026 e 2027, la norma innalza da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite complessivo annuo entro il quale si applica la predetta imposta sostitutiva per i premi di risultato.

Resta, invece, confermato che la riduzione dell’imposta sostitutiva è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80mila euro.

Si ricorda che l’aliquota in origine era pari al 10%, ma la Legge di Bilancio negli ultimi anni l’ha ridotta al 5% (da ultimo la Legge n. 207/2024 per il triennio 2025-2027).

Indennità lavoro notturno e festivi

Per l’anno 2026 vengono, inoltre, previste misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo settimanale e al lavoro a turni. Più precisamente, tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, scontano un'imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Si ricorda che tale imposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Se il datore di lavoro, sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva è diverso da quello che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

L’imposta sostitutiva non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Si prevede, inoltre, che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Infine, l’art.4 rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, per quanto compatibili, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardo all’imposta sostitutiva.