L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha precisato che il bonus carburante di 200 euro può essere erogato anche ad personam (e non alla generalità o categorie di dipendenti) e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

La circolare riepiloga la disposizione contenuta nell’art. 2 del DL 21/2022 (L. 51/2022) fornendo importanti precisazioni tra cui che i datori di lavoro interessati sono tutti quelli che operano nel settore privato (non si parla più solo di aziende come in origine prevedeva la norma), gli enti pubblici economici, compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. Restano invece escluse le amministrazioni pubbliche.

Riguardo alla deducibilità dal reddito d’impresa, l’Agenzia delle entrate sottolinea che la fattispecie in commento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 100, c. 1 del TUIR (che prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi) ma nell’art. 95 del TUIR che riconosce la deducibilità integrale, sempreché l’erogazione dei buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro.

Anche se la norma fa riferimento al generico carburante (benzina, gasolio, metano e gas), la circolare 27/E ritiene che possa rientrare nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica dei veicoli elettrici, al fine di non creare ingiustificate disparità.

La norma sui buoni carburante richiama l’art. 51, c. 3 del TUIR secondo cui non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni e dei servizi se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il valore in questione supera detto limite l’intero importo diventa imponibile.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate evidenzia che il bonus benzina di 200 euro, pur essendo sottoposto alla disciplina dell’art. 51, c. 3 del TUIR, rappresenta un ulteriore agevolazione rispetto a quella disciplinata dalla citata norma. Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Quindi ad esempio, se vengono erogati al dipendente 100 euro in buoni carburante e 300 euro in altri beni e servizi, i primi saranno totalmente esenti (il limite è infatti 200 euro), mente saranno totalmente imponibili i secondi.

Invece se al dipendente vengono erogati 250 euro in buoni carburante e 200 euro in beni e servizi, tutte e due gli importi saranno esenti. Infatti i 50 euro in buoni carburante eccedenti il limite di 200 euro, possono essere fatti confluire nel limite dei 258,23 euro. Limite che non viene superato anche se sommato ai 200 euro degli altri beni e servizi.

Riguardo al momento impositivo, la circolare ricorda che trova applicazione il principio di cassa allargato, quindi i buoni carburante corrisposti entro il 12 gennaio 2023 si considerano comunque corrisposti nell’anno 2022 (ambito temporale di applicazione della norma).

Il momento di effettiva percezione (e quindi di rilevanza fiscale) si ha quando il buono esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro ed entra nel compendio patrimoniale del dipendente, a prescinder dal fatto che venga fruito in un momento successivo (ossia dopo il 12 gennaio 2023).

Infine l’Agenzia ricorda che il buono carburante può anche essere erogato in sostituzione dei premi di risultato. In questo caso il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti (200 euro per i buoni carburante e 258,23 per gli altri beni e servizi), ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato (imposta sostitutiva del 10%).