Bonus e regime per lavoratori impatriati: la stretta delle Entrate
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 28 ottobre 2025, è tornata sul tema del regime speciale per i lavoratori impatriati, chiarendo che i compensi di natura differita – come i Long Term Incentive Plan (LTIP) o i Deferred Bonus Plan – percepiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento all’estero non possono beneficiare dell’agevolazione, anche se riferiti ad attività svolta in Italia nel periodo di fruizione del regime.
Il caso riguardava tre dipendenti assunti da una società italiana nel 2021, rientrati dall’estero con i requisiti per il regime impatriati. Durante il rapporto di lavoro, la società aveva attribuito loro piani di incentivazione a lungo termine, destinati a maturare nel 2025. Tuttavia, i lavoratori avevano cessato il rapporto nel 2024 e trasferito la residenza fiscale in Grecia prima della maturazione dei bonus.
La società chiedeva se tali somme, maturate in un periodo in cui i beneficiari non erano più fiscalmente residenti in Italia, potessero comunque essere considerate redditi “prodotti nel territorio dello Stato” e quindi assoggettabili al regime agevolato, in quanto riferibili a prestazioni rese in Italia durante gli anni di permanenza nel regime.
L’Agenzia, dopo aver richiamato i principi del TUIR e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia, ha riconosciuto che l’Italia conserva il diritto di tassare tali redditi nella misura in cui derivano da attività effettivamente svolta nel suo territorio. Tuttavia, ha escluso che essi possano beneficiare del regime impatriati, richiamando la circolare n. 33/E del 2020er i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, secondo cui la rilevanza fiscale coincide con il momento della percezione. Ne consegue che, se il bonus è percepito in un periodo d’imposta in cui il lavoratore non fruisce più del regime agevolato, l’importo deve essere tassato secondo le regole ordinarie, senza alcuna riduzione della base imponibile.
In altre parole, anche se i compensi differiti si riferiscono a prestazioni rese in Italia nel periodo agevolato, l’imposta agevolata non può applicarsi se il pagamento avviene dopo la fuoriuscita dal regime o il trasferimento all’estero.
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