Bonus fiscale: entro fine giugno il primo pagamento ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 27/06/2014 n. 5661, facendo seguito alla precedente circolare 67/2014 con la quale erano stati illustrati i criteri per la concessione e la determinazione del credito in favore dei titolari di redditi derivanti da prestazioni previdenziali sia pensionistiche che a sostegno del reddito, ha precisato che il primo pagamento del bonus a favore di questi ultimi sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014.
Al beneficiario del credito verrà data comunicazione tramite SMS.
Invece per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014.
Se il beneficiario è a conoscenza di situazioni che possono determinare la rinunzia o il riconoscimento del credito è tenuto a darne comunicazione all’INPS. Si tratta in particolare di coloro che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio e di coloro che oltre a essere titolari di redditi da prestazione previdenziale sono contestualmente anche titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente eccedono la soglia massima per la concessione del bonus.
Coloro che oltre a essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, sono contestualmente titolari di altri redditi da lavoro dipendente i cui importi complessivamente considerati non eccedono la soglia massima per la concessione del credito, sono invece tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
L’INPS prende poi in considerazione il caso in cui l’assicurato sia percettore di prestazioni previdenziali nel 2014 e abbia intrattenuto anche altri rapporti di lavoro.
In particolare:
- il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa ha intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’INPS il modello CUD relativo ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza del mod. CUD per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto.
- analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.
L’INPS ricorda che il contribuente che ha comunque percepito dal sostituto di imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Riproduzione riservata ©