L’INPS, con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, ha fornito i primi chiarimenti in merito al c.d. bonus giovani introdotto dall’art. 2 del D.L. 62/2026, in attesa di pubblicare le relative istruzioni operative riferite a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Di seguito, si riportano i chiarimenti più significativi, fermo restando quanto già previsto dal citato art. 2.

Introduzione

Innanzi tutto, si ricorda che l’esonero contributivo in argomento spetta, per un periodo massimo di 24 mesi, a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il 35° anno di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’agevolazione è altresì riconosciuta, sempre per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani, sempre di età inferiore ai 35 anni, che, alla data dell’assunzione, siano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; e precisamente:

- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- siano soggetti adulti che vivono solo con una o più persone a carico;

- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT;

- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta, per un periodo massimo di 12 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del reg. (UE) 651/2014; pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e i soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Al riguardo, l’INPS precisa che la nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi è stata, da ultimo, definita dall’art. 1, c. 1, numero 1, lett. a), del decreto del Ministro del Lavoro 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato nel citato D.M., nonché nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Datori di lavoro interessati

I datori di lavoro che possono accedere all’esonero sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Lavoratori per i quali spetta l'esonero

L’esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

L’agevolazione, pertanto, non può trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

L’incentivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incrementare l’occupazione giovanile stabile e sostenere lo sviluppo occupazionale per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto D.Lgs. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

L’esonero contributivo in argomento spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’INPS chiarisce, infine, che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Assetto e misura

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Il beneficio ordinario è riconosciuto entro il limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, mentre il massimale sale a 650 euro mensili qualora il lavoratore venga impiegato presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica. Nei casi di assunzione o cessazione del rapporto nel corso del mese, il limite massimo deve essere riproporzionato su base giornaliera (16,12 euro al giorno per il massimale ordinario e 20,96 euro per quello ZES). In presenza di rapporti part-time, l’importo massimo fruibile deve essere ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro svolto.

La circolare 55/2026 precisa, inoltre, quali contribuzioni restano escluse dall’esonero. Non possono essere agevolati i premi INAIL, il contributo al Fondo Tesoreria TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo trasporto aereo e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono, altresì, escluse le contribuzioni prive di natura previdenziale, come i contributi di solidarietà per previdenza complementare, assistenza sanitaria, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti. Viene, inoltre, chiarito che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% resta invece agevolabile; conseguentemente, il datore di lavoro non deve operare la corrispondente riduzione della quota annua di TFR. La misura opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, tenendo conto delle eventuali riduzioni derivanti dal conferimento del TFR alla previdenza complementare.

Condizioni generali

Il diritto all’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, nonché alla regolarità contributiva del datore di lavoro (DURC regolare), all’assenza di violazioni in materia di lavoro, sicurezza e tutela delle condizioni lavorative e al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’INPS richiama, inoltre, il nuovo obbligo, introdotto dal D.L. 159/2025, relativo alla pubblicazione delle vacancy sul SIISL per i datori di lavoro che intendono accedere a incentivi pubblici. Tuttavia, fino all’emanazione del decreto attuativo, tale obbligo non è ancora operativo.

Vengono, quindi, elencate le ipotesi in cui il beneficio non può essere riconosciuto. L’esonero è escluso se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge o contrattuale, come nei casi di diritto di precedenza alla riassunzione. Non spetta, inoltre, quando viene violato il diritto di precedenza di un lavoratore licenziato o cessato da un contratto a termine, quando presso il datore di lavoro sono in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali oppure quando il lavoratore assunto sia stato licenziato nei 6 mesi precedenti da un’impresa con assetti proprietari coincidenti o collegati. La circolare ricorda anche che il tardivo invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo antecedente la comunicazione stessa.

Con specifico riferimento all’ammontare dell’agevolazione prevista dall’art. 2, c. 3, del D.L. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle regioni della ZES unica, si precisa che il maggiore importo spetta a condizione che il luogo di lavoro permanga nelle regioni specificamente previste. Pertanto, laddove il lavoratore venga trasferito in una regione differente rispetto a quelle appartenenti alla ZES unica, il massimale mensile dell’agevolazione spettante, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento, viene ridotto a 500 euro. Analogamente, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro per il quale si è iniziato a beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 2, c. 3, dovesse cessare, il diritto alla fruizione del beneficio residuo nel maggiore importo previsto spetta a condizione che il nuovo rapporto di lavoro continui a svolgersi nelle regioni previste dal medesimo art. 2, c. 3, del D.L. 62/2026. Nella diversa ipotesi in cui il lavoratore, che abbia iniziato il rapporto di lavoro in una regione differente rispetto a quelle appartenenti alla ZES unica, venga trasferito in una regione appartenente a tale zona, il massimale mensile dell’agevolazione spettante, per i vincoli legati al finanziamento della misura e all’ammontare di quanto precedentemente autorizzato, rimane fissato a 500 euro.

Per quanto riguarda i rapporti di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini della corretta determinazione del massimale mensile fruibile deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni della ZES unica, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto nel limite massimo mensile di 650 euro a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni della ZES unica e presti la propria attività lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio può essere riconosciuto nel limite mensile di 500 euro. Le eventuali variazioni del massimale di esonero fruibile per il personale trasferito hanno effetto a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Condizioni specifiche

Innanzitutto, il lavoratore deve avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione (34 anni e 364 giorni). Inoltre, il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Analogamente, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata non possono essere licenziati, per giustificato motivo oggettivo, né il lavoratore assunto con l’esonero né altri lavoratori con la stessa qualifica occupati nella stessa unità produttiva. La violazione di tale vincolo comporta la revoca del beneficio e il recupero degli importi già fruiti. Restano, però, esclusi dal divieto i licenziamenti dovuti a sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o superamento del periodo di comporto.

La circolare ribadisce, inoltre, che l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti e che il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi. Viene anche precisato che, in caso di riassunzione del lavoratore da parte di un diverso datore di lavoro, l’esonero può essere fruito per il periodo residuo ancora disponibile, purché il nuovo rapporto venga instaurato entro il 31 dicembre 2026. Con riferimento alle assunzioni nella ZES unica, il massimale di 650 euro resta applicabile solo se il lavoratore continua a prestare attività nelle regioni agevolate; in caso di trasferimento fuori dalla ZES, il limite si riduce a 500 euro dal mese successivo.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L’aumento dell’occupazione deve essere verificato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori occupati con la media dei 12 mesi precedenti, utilizzando il criterio delle unità di lavoro annuo (ULA). Il requisito si considera, comunque, rispettato se la mancata crescita occupazionale dipende da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Diversamente, il beneficio non spetta nei casi di riduzione del personale.

La verifica dell’incremento deve essere effettuata per ogni singola assunzione e mantenuta per tutto il periodo di fruizione dell’esonero. Qualora il requisito venga meno in un determinato mese, il beneficio non può essere fruito per quel periodo, ma può essere ripreso nei mesi successivi in caso di ripristino dell’incremento occupazionale. La circolare precisa, inoltre, che, ai fini del calcolo, devono essere considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Viene, infine, ricordato che il beneficio, in quanto aiuto di Stato, non può superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro e non può essere riconosciuto a imprese in difficoltà o soggette alla clausola Deggendorf. Gli esoneri saranno registrati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri esoneri contributivi

Il Bonus Giovani 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive riferite alla contribuzione datoriale. La circolare cita espressamente l’incompatibilità con la Decontribuzione Sud, con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e con l’incentivo NASpI. Sono, inoltre, incompatibili le riduzioni contributive previste per il settore agricolo e per l’edilizia. Restano, invece, compatibili la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista dalla L. di Bilancio 2025, l’esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere e le agevolazioni che incidono sulla contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri.

Procedimento di ammissione

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus giovani 2026” disponibile sul sito INPS. Nell’istanza devono essere indicati i dati dell’azienda e del lavoratore, la categoria di svantaggio di appartenenza, la tipologia contrattuale, l’eventuale percentuale di part-time, la retribuzione mensile prevista e l’aliquota contributiva datoriale. Il datore di lavoro deve, inoltre, dichiarare l’assenza di cumulo con altri incentivi e il rispetto del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva applicabile. Una volta ricevuta la domanda, l’INPS provvederà a verificare la disponibilità delle risorse e a calcolare l’importo massimo dell’agevolazione spettante.