Bonus maturati all’estero e tassazione in Italia: i chiarimenti delle Entrate
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 199 del 4 agosto 2025, è intervenuta nuovamente per chiarire il corretto trattamento fiscale dei bonus riconosciuti ai dipendenti, per un lavoro svolto in un altro Stato, nell’ambito di piani di incentivazione internazionale.
Il caso riguarda un lavoratore che ha svolto la propria attività nel Regno Unito durante il cosiddetto "vesting period" del bonus, cioè il periodo in cui matura il diritto all’incentivo. A fine 2023 il dipendente ha lasciato la società britannica del gruppo e, dal 2024, ha iniziato a lavorare per una stabile organizzazione italiana della stessa multinazionale, risultando da quel momento fiscalmente residente in Italia. Tuttavia, il bonus riferito al lavoro svolto nel Regno Unito è stato erogato solo nel 2024, quando il lavoratore era già residente in Italia.
L’Agenzia chiarisce che, in questi casi, il bonus deve essere tassato sia in Italia (dove il lavoratore è fiscalmente residente al momento dell’erogazione), sia nel Regno Unito, in quanto Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Questo principio si fonda sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che riconosce allo Stato della fonte – cioè, dove è stata svolta la prestazione – il diritto di concorrere all’imposizione del reddito, anche se l’erogazione avviene in un momento successivo.
Viene, inoltre, ribadito il principio di “onnicomprensività” dei redditi da lavoro dipendente, che comprende anche i bonus e gli incentivi, nonché il criterio di cassa, secondo cui il reddito si considera percepito – e, quindi, imponibile – nell’anno in cui viene effettivamente corrisposto.
Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro italiano, l’Agenzia precisa che la stabile organizzazione deve applicare la ritenuta fiscale anche sui bonus maturati all’estero ma erogati quando il dipendente è residente in Italia.
Infine, per evitare la doppia imposizione, al lavoratore spetta il credito d’imposta per le imposte eventualmente versate nel Regno Unito, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
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