L'INPS, con il messaggio 31/05/2005 n.20856, ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di fuire del bonus pensioni da parte dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito dei contributi e posticipo dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ex art. 75 della L. 388/2000. In particolare spiega l'istituto previdenziale alla scadenza del contratto a tempo determinato possono verificarsi due situazioni: - il lavoratore cessa anche temporaneamente l'attività lavorativa; - il lavoratore prosegue senza interruzioni il rapporto di lavoro. Nel primo caso è precluso l'esercizio dell'opzione al bonus pensioni. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso ancorchè la relativa domanda sia stata presentata in un momento successivo. L'importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alal decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell'art. 75 della L. 388/2000. Nell'altro caso invece la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alal presentazione della domanda previa cessazione dell'attività lavorativa. La prosecuzione del rapporto comunque non preclude il successivo esercizio dell'opzione al bonus pensioni. L'importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell'art. 75 della legge 388/2000 applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.