L’INPS, con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026, ha fornito i primi chiarimenti in merito al c.d. bonus ZES introdotto dall’art. 3 del D.L. 62/2026, in attesa di pubblicare le relative istruzioni operative riferite a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Di seguito, si riportano i chiarimenti più significativi, fermo restando quanto già previsto dal citato art. 3.

Datori di lavoro interessati

I datori di lavoro (fino a 10 dipendenti) che possono accedere all’esonero sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che assumono personale presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica. Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Ne deriva che, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’esonero in argomento, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Il requisito relativo ai limiti dimensionali (fino a 10 dipendenti) del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza sulla spettanza dell’esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato.

Infine, il predetto requisito dimensionale deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in argomento.

Lavoratori per i quali spetta l'esonero

L’esonero contributivo in argomento spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi (*).

(*) In base al combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 3, del D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 4, c. 15-quater, del D.L. 4/2019 (L. 26/2019), si considerano disoccupati:

- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi;

- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

L’esonero può essere riconosciuto altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in trattazione.

Tale deroga trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro sia stato instaurato con il medesimo datore di lavoro che abbia effettuato la prima assunzione incentivata, beneficiando parzialmente, in relazione alla stessa, dell’esonero in argomento, laddove il primo rapporto di lavoro sia cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore o per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

Viceversa, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a causa di licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, in caso di riassunzione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, l’esonero non può trovare applicazione, operando la causa ostativa espressamente prevista dall’art. 3, c. 6, del D.L. 62/2026).

Ai fini della fruizione dell’agevolazione residua è necessaria la presenza di una preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio per la prima assunzione. La precedente autorizzazione costituisce, infatti, il presupposto legittimante per la maturazione del diritto alla fruizione del beneficio per il periodo residuo.

Al riguardo, si precisa che, essendo la precedente autorizzazione il presupposto legittimante la fruizione del beneficio residuo, la stessa incide non solo sull’an della successiva fruizione, ma anche sul quantum. Pertanto, il secondo datore di lavoro può fruire dell’incentivo in trattazione per il periodo residuo spettante solo nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore di lavoro.

Si precisa, altresì, che, in caso di nuova assunzione del medesimo lavoratore, il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione deve rispettare il requisito dimensionale previsto espressamente dalla norma.

L’esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incrementare l’occupazione giovanile stabile e sostenere lo sviluppo occupazionale per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto D.Lgs. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

L’esonero contributivo in argomento spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato (il limite dimensionale è riferito all’utilizzatore).

L’incentivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’INPS chiarisce, infine, che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Assetto e misura

L’esonero contributivo consiste nell’azzeramento del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.

Nel caso di rapporti iniziati o cessati nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato su base giornaliera, considerando un importo pari a 20,96 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero. Per i rapporti part-time, invece, il tetto massimo va ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni (cfr. circ. 10/2026):

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

- il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000.

Condizioni generali

Per poter beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro devono rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

Inoltre, è necessario (art. 1, c. 1175, L. 296/2006):

 

·       essere in regola con il DURC;

·       non avere violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale;

·       applicare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

L’INPS ricorda anche che eventuali irregolarità contributive o violazioni sanabili non fanno perdere definitivamente il beneficio se il datore provvede alla regolarizzazione nei termini indicati dagli organi ispettivi.

Dal 1° aprile 2026, i datori che richiedono incentivi contributivi dovrebbero inoltre pubblicare la vacancy sul SIISL. Tuttavia, fino all’adozione del decreto attuativo previsto dalla norma, tale obbligo non è ancora operativo.

La circolare 56/2026 richiama, infine, alcuni esempi tipici di obbligo di assunzione che impediscono il riconoscimento dell’incentivo, come:

·       il diritto di precedenza dell’ex dipendente licenziato per riduzione di personale;

·       il diritto di precedenza del lavoratore a termine;

·       gli obblighi di riassunzione nei trasferimenti d’azienda;

·       le clausole sociali nei cambi appalto.

Condizioni specifiche

La fruizione dell’incentivo è subordinata a una serie di requisiti specifici.

In particolare:

·       il lavoratore deve avere almeno 35 anni;

·       deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi;

·       il datore di lavoro, nel mese dell’assunzione, deve occupare fino a 10 dipendenti;

·       nei 6 mesi precedenti non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

·       nei 6 mesi successivi all’assunzione non possono essere effettuati licenziamenti per GMO del lavoratore incentivato o di lavoratori con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

La violazione di quest’ultimo divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite. Tuttavia, il periodo già goduto continua a essere conteggiato ai fini del residuo eventualmente spettante ad altri datori di lavoro che assumano successivamente il medesimo lavoratore.

Non sono considerati ostativi i licenziamenti dovuti a sopravvenuta inidoneità assoluta o superamento del periodo di comporto.

Ulteriore requisito essenziale è l’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Inoltre, il datore deve garantire ai lavoratori un trattamento economico almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L’agevolazione è qualificata come aiuto di Stato selettivo, poiché destinata esclusivamente ai datori operanti nella ZES unica. Pertanto, deve rispettare il regolamento UE n. 651/2014.

L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in ULA (Unità di Lavoro Annuo), rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incremento si considera comunque rispettato quando il posto vacante deriva da:

·       dimissioni volontarie;

·       pensionamento;

·       invalidità;

·       riduzione volontaria dell’orario;

·       licenziamento per giusta causa.

Diversamente, il requisito non è soddisfatto se il posto si è liberato a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Il controllo sull’incremento occupazionale deve essere effettuato mensilmente. Se in un mese il requisito viene meno, il beneficio non spetta per quel periodo, ma può riprendere nei mesi successivi in caso di ripristino dell’incremento.

Nel calcolo della forza lavoro devono essere considerate anche le società controllate, collegate o riconducibili allo stesso soggetto.

Infine, il datore:

·       non deve essere destinatario di aiuti di Stato illegittimi non restituiti (clausola Deggendorf);

·       non deve essere un’impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea.

Coordinamento con altri esoneri contributivi

Il Bonus ZES 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive riferite alla contribuzione datoriale.

Pertanto, non può essere fruito insieme, ad esempio:

·       alla “Decontribuzione Sud”;

·       all’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

·       all’incentivo NASpI;

·       alle riduzioni contributive agricole o edilizie.

L’esonero non si applica nemmeno ai lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati soggetti alla contribuzione speciale prevista dal D.L. 317/1987.

Sono invece compatibili:

·       la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025;

·       l’esonero per la certificazione della parità di genere;

·       gli sgravi contributivi sulla quota a carico del lavoratore, come quello previsto per le lavoratrici madri.

Procedura di ammissione

Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica all’INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.

Nella domanda devono essere indicati:

  • dati dell’impresa e numero dei dipendenti;
  • dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione;
  • tipologia contrattuale;
  • retribuzione media mensile e aliquota datoriale;
  • sede effettiva della prestazione lavorativa.

Il datore deve, inoltre, dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dalla normativa sul “salario giusto”.

L’INPS:

  • verifica la disponibilità delle risorse;
  • controlla il Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
  • determina l’importo massimo concedibile;
  • comunica l’accoglimento della domanda.

La domanda può riguardare:

  • assunzioni già effettuate;
  • assunzioni ancora da effettuare.

Nel secondo caso, l’INPS accantona preventivamente le risorse e il datore deve perfezionare l’assunzione e inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni, pena la perdita dell’accantonamento.

Per i rapporti part-time, eventuali aumenti successivi dell’orario non consentono di superare il massimale autorizzato inizialmente, mentre in caso di riduzione dell’orario il datore deve rideterminare proporzionalmente il beneficio.

Infine, l’INPS precisa che:

  • la domanda telematica va presentata solo per la prima assunzione incentivata;
  • in caso di riassunzione del medesimo lavoratore con fruizione del beneficio residuo non è necessaria una nuova domanda;
  • l’Istituto effettuerà controlli successivi tramite interoperabilità delle banche dati pubbliche.