Bozza CUD 2010: on line la versione del 30 ottobre
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ha pubblicato la nuova versione della bozza del mod. CUD 2010 e le relative istruzioni aggiornata al 30 ottobre 2009. Rispetto alla versione dello scorso anno le novità sono le seguenti: - è stata eliminata la sezione dedicata alla scelta della destinazione del 5 per mille. E' invece rimasta quella dell'8 per mille. - nella sezione dati fiscali è stato rivisto il campo 34 che va compilato nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto. Medesimo discorso vale per il campo 40 che va compilato nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto. - per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 a 35.000 euro, l' art. 4, comma 3 del DL 185/2008, ha previsto, in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 134 euro. A tal fine nel punto 46 va indicato l'importo della detrazione fruita. Nel punto 47 va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. - l'art. 1 del DL 185/2008 ha attribuito un bonus straordinario ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito. A tal fine andrà indicato nel punto 61 l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare. - la compilazione dei punti da 130 a 133bis è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato. Detti importi devono intendersi al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi. In particolare nel punto 130 va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 trattenuto presso il datore di lavoro. Nel punto 131 l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 trattenuto presso il datore di lavoro ovvero destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 L. 296/2006. Nel punto 132 l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari entro il 31 dicembre 2006. trattenuto presso il datore di lavoro, ovvero destinato al fondo istituito dal predetto articolo di legge. Nel punto 133 l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari entro il 31 dicembre 2006. Nel punto 133-bis indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.