L’Inail ha pubblicato la circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, con cui ha illustrato i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite che trovano applicazione dal 1° gennaio di quest’anno.

I coefficienti sono riportati nelle tavole da 1 a 26 allegate al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 25 marzo e vengono utilizzati dall'Inail per il calcolo delle riserve matematiche, delle tariffe dei premi, delle liquidazioni in capitale delle rendite e delle valutazioni attuariali richieste nelle azioni di rivalsa. Inoltre, come ricordato dal documento di prassi, gli stessi coefficienti sono funzionali ai fini dell’elaborazione della tabella degli indennizzi in capitale di danno biologico per gradi compresi tra il 6% e il 15%.

Le tavole da 1 a 6 riguardano i coefficienti di capitalizzazione per rendite di inabilità permanente, articolati per disciplina indennitaria di riferimento (testo unico e danno biologico), tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e classe di grado di menomazione definito alla decorrenza della rendita (fino a 60%, maggiore di 60%).

Sono tabellati per età e, ove previsto, secondo l’antidurata, definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo. Entrambe le variabili sono considerate in anni interi.La tavola 7 riguarda i coefficienti di capitalizzazione delle rendite ai superstiti aventi diritto (coniuge superstite, orfani abili, ascendenti e orfani inabili, ecc.).

La tavola 8 riporta i coefficienti di capitalizzazione dell’assicurazione di famiglia, anch’essi articolati in base alla disciplina indennitaria di riferimento, alla tipologia di evento lesivo e alla classe di grado di menomazione dell'inabile.

Le tavole da 9 a 26 riguardano i coefficienti per le quote integrative di rendita relative ai familiari aventi diritto (coniuge, figli abili o inabili, ecc.), con le medesime distinzioni già viste in relazione agli altri coefficienti.

Quanto al costo degli infortuni o delle malattie professionali, è datoer le rendite di inabilità permanente, dalla somma dei valori capitali dei ratei di rendita di inabilità, aumentati dei valori capitali delle quote integrative di rendita se presenti e dell’assicurazione di famiglia; per le rendite ai superstiti, dalla somma dei valori capitali di rendita erogata ai componenti del nucleo familiare superstite (coniuge, orfano o collaterale abile, orfano o collaterale inabile e ascendente).

Le istruzioni per l’uso dei nuovi coefficienti, così come utili esempi, sono riportati nell’allegato al decreto ministeriale.