L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 364 del 16 settembre 2020, ha chiarito che è possibile usufruire del credito d'imposta di cui all'art. 28, del "decreto rilancio", in relazione ai canoni di locazione che hanno ad oggetto un immobile per il quale non risulta l'iscrizione in Catasto, in quanto "extraterritoriale e di proprietà dello Stato ...”, nonché la possibilità di cedere il credito al locatore.

Allo scopo, si ricorda che l'art. 28 citato stabilisce al, c. 1 che “...ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo”.

Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:

  1. di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il c. 5 dell’art. 28 del D.L. Rilancio prevede che il credito d'imposta spetta a condizione che i “soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente”.

Ai sensi del c. 6, dell'art. 28 e dell'art. 122, c. 2, lett. b), del D.L. Rilancio, il credito d'imposta è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • può essere ceduto:
  1. al locatore o al concedente;
  2. ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Nel caso di specie, concludono le Entrate, nel presupposto che il bene condotto in locazione dall'istante sia destinato allo svolgimento effettivo di una delle summenzionate attività, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso non sia "accatastato" in quanto "non accatastabile, si ritiene che un particolare inquadramento immobiliare non è di per sé dirimente ai fini agevolativi, visto che ciò che rileva è la destinazione del bene immobile.

Ne consegue che il soggetto istante ha diritto all'agevolazione di cui all'art.28 del D.L. 34/2020, fermo restando il ricorrere degli altri presupposti soggettivi ed oggettivi.