L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25 del 16 ottobre 2017, ha fornito indicazioni in merito al trattamento fiscale del c.d. carried interest, specificando quale deve essere il trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori di società (o di società da esse controllate), enti o società di gestione dei fondi (Sgr), disciplinati dall’articolo 60 del D.L. 50/2017.

Tale norma prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

Sotto il profilo soggettivo gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi. Il riferimento testuale a “dipendenti” e “amministratori” lascia intendere che sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i professionisti (es. avvocati, dottori commercialisti ecc.) coinvolti nel ruolo di consulenti.