La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, con la nota protocollo 27/07/2006 n.2304, ha comunicato che non verrà rilasciato all'impresa il Durc se questa pur avendo effettuato regolarmente il versamento dei contributi non ha provveduto a presentare la relativa denuncia. Infatti ricorda la CNCE per regolarità contributiva si deve intendere la correttezza sia nei pagamenti dei contributi sia negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, ossia la presentazione delle denunce periodiche. La Commissione distingue due situazioni. Se l'azienda ha omessa la presentazione della denuncia mensile e del versamento dei contributi alla cassa edile, quest'ultima ne da segnalazione alla Banca dati nazionale delle imprese irregolari e avvia la contestuale procedura di accertamento per mancata presentazione della denuncia invitando l'impresa a chiarire la propria posizione entro un periodo massimo di 15 giorni. Se provvede alla mancata denuncia, l'impresa sarà segnalata come regolare alla BNI dalla data di effettivo versamento dei contributi inerenti la stessa denuncia. Se invece l'impresa non è obbligata alla contribuzione per il periodo di riferimento, la cassa edile richiederà una dichiarazione relativa alla sospensione o cessazione dell'attività che sarà sufficiente a rettificare la posizione di irregolarità attribuita all'impresa medesima. Se invece l'impresa ha effettuato il versamento dei contributi, ma ha omesso la presentazione della denuncia, comunque sarà considerata irregolare. La posizione verrà sanata con la presentazione della predetta denuncia. E' solo a questo punto che la cassa edile potrà rilasciare il DURC.