È in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione la norma della legge di bilancio del 2014 nella parte in cui impone alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 29 del 13 marzo 2026. La motivazione si basa sulle caratteristiche strutturali dell’imposizione pecuniaria: il pagamento annuale è un obbligo stabile e periodico, che – seppure preserva l’autonomia della Cassa sulle modalità con cui ridurre i propri consumi – genera un’uscita che altera i principi dell’autofinanziamento e dell’equilibrio di bilancio stabiliti dalla legislazione sugli enti di previdenza di diritto privato.

Da ciò deriva un irragionevole sacrificio dell’interesse della Cassa a trattenere e destinare i risparmi per soddisfare la propria funzione istituzionale, avantaggio di un generico interesse dello Stato a incrementare, in misura marginale, le entrate statali.

Inoltre, il prelievo lede l’interesse degli iscritti alla Cassa a che i contributi versati siano utilizzati per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Infine, il versamento annuale incide negativamente sulle regole di gestione dell’ente improntate al contenimento delle spese e alla massima efficienza.