Cassazione: delitto commesso dal dipendente e giusta causa di licenziamento
A cura della redazione
Anche se il CCNL ha previsto che un determinato fatto delittuoso può costituire giusta causa di licenziamento, spetta sempre al giudice di merito valutare caso per caso se il fatto addebitato al dipendente può legittimare il recesso del datore di lavoro (Cass. 10/08/2006 n.18144).
Più precisamente il fatto che una clausola contenuta nel contratto collettivo applicato dall'azienda prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente che, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, si è reso responsabile di azioni che costituiscono delitto ai termini di legge, non sta a significare che il comportamento del lavoratore abbia irreparabilmente interrotto l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro.
Spetta al giudice verificare se il comportamento tenuto dal dipendente, pur concretizzando la fattispecie prevista dal CCNL, possa integrare una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e quindi se in ossequio ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia tale da legittimare il recesso.