L'esecuzione di mansioni inferiori assegnate non significa di per se accettazione di una proposta contrattuale modificativa del precedente contratto di lavoro (Cass. 22/08/2006 n.18269). A maggior ragione non significa riconoscimento di una mancanza di posti di lavoro equivalenti in assenza di ogni specificazione di circostanze che possano deporre in tal senso. In sostanza spiegano i giudici di legittimità il demansionamento è lecito quando il consenso del lavoratore non sia affetto da vizi e quando sussistono le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo. In conclusione l'accordo non deve essere un espediente per ottenere prestazioni lavorative in elusione di una norma imperativa e l'onere di dimostrare la sussitenza delle condizioni di fatto che avrebbero giustificato il licenziamento grava sul datore di lavoro.