Cassazione: divieto di interposizione di manodopera e Riforma Biagi
A cura della redazione
L'abrogazione della legge 1369/1960 in materia di interposizione di lavoro subordinato disposta dal Dlgs 276/2003 trova applicazione soltanto ai fatti successivi alla sua entrata in vigore e non può essere invocato per legittimare situazioni di interposizione verificatesi in precedenza (Cass. 12 ottobre 2006 n. 21818).
Infatti spiegano i giudici di legittimità in materia civile vale il principio "tempus regit actum" per cui deve essere applicata la normativa in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti dedotti in causa. Deve peraltro rilevarsi che il decreto legislativo n. 276/2003 non legittima incondizionatamente qualsiasi forma di interposizione nelle prestazioni di lavoro, come è dato desumere dagli articoli 20, 27, 28 e 84 della Riforma Biagi.