Cassazione: esibizione dei libri paga e lavoro straordinario
A cura della redazione
In una controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso per lavoro straordinario il lavoratore ha diritto di ottenere l'esibizione da parte dell'azienda dei libri paga per rilevarne i dati necessari (Cass. 26/04/2007 n.9961). Più precisamente spiegano i giudici di legittimità il lavoratore ha il diritto di conseguire la loro esibizione in giudizio, a prescindere dalla eventuale prospettabilità di prove diverse e senza spazi per valutazioni discrezionali da parte del giudice, anche perché l'acquisizione della prova documentale risponde anche a criteri di economia di giudizio, omogenei alle direttive costituzionali di cui all'art. 111 Cost. Queste condizioni trovano una puntuale base normativa anche nei principi dettati dalla legislazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali e ora in particolare nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui "l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile", disposizione quest'ultima già contenuta nell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675.