Cassazione: il contribuente è obbligato solidale con il sostituto al pagamento dell'imposta
A cura della redazione
Con la sentenza n. 14033/2006 la Cassazione stabilisce che se il sostituto di'imposta non versa la ritenuta d'acconto il Fisco può rivolgersi direttamente al contribuente, in quanto, resta comunque debitore principale dell'imposta.
Se un professionista ha reso una prestazione in favore di un ente locale e al momento del pagamento del compenso l'Ente ha trattenuto una somma a titolo di ritenuta d'acconto che successivamente, però, non ha versato, il professionista è obbligato in solido con il sostituito al pagamento delle somme.
Fermo restando il diritto di regresso da parte del sostituito verso il sostituto che ha trattenuto gli importi e non li ha versati al Fisco.
Tale affermazione si ritiene possa essere applicata in tutti i rapporti tra sostituto d'imposta e contribuente, quindi anche nei rapporti di lavoro subordinato (ferma restando le prevista sanzione).