Sono legittimati a impugnare l'annullamento del provvedimento di concessione della CIG sia le imprese che i lavoratori davanti al TAR (Cass. 22/01/2007 n.310). Tale provvedimento, una volta ammesso, può essere annullato d'ufficio per vizi di illegittimità oppure revocato per contrasto fin dall'origine con l'interesse pubblico; la revoca può essere fondata su una discrezionale rivalutazione del requisito, previsto per la cassa integrazione ordinaria, del carattere transitorio della riduzione o sospensione dell'attività di impresa. Infatti spiegano i giudici di legittimità come del provvedimento ammissivo beneficiano sia il datore di lavoro che i lavoratori, anche il provvedimento di annullamento d'ufficio ha effetto per entrambi; per il datore di lavoro per il quale non opera più la compensazione dei contributi conguagliati; per i lavoratori in quanto, nell'ipotesi in cui la causa integrabile sia sussumibile nella fattispecie dell'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione lavorativa, le somme erogate a titolo di integrazione salariale risulterebbero senza causa e quindi insorgerebbe un credito restitutorio del datore di lavoro nei loro confronti.