Cassazione: indennità al posto della reintegrazione e termine di decadenza
A cura della redazione
Il lavoratore illegittimamente licenziato ha facoltà di esercitare l'opzione per l'indennità pari a 15 mensilità in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 st. lav. prima del deposito della sentenza di annullamento del licenziamento (Cass. 28/11/2006 n.25210). Più precisamente sostengono i giudici di legittimità l'art. 18 St. Lav. si limita a fissare un termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento, ma non stabilisce affatto un dies a quo in relazione all'attivazione di quel potere. In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi pienamente valida ed efficace l'opzione per l'indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro.