L'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente di commercio che risulta dall'applicazione dell'art. 17, c.2, della direttiva 86/653/CEE non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati dalla disposizione legislativa, a meno che non venga provato che l'applicazione di tale accordo garantisce all'agente un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della normativa suddetta (Cass. 12/03/2007 n.5690).