Cassazione: inidoneità sopravvenuta e assegnazione a mansioni inferiori
A cura della redazione
Al fine di evitare il licenziamento del lavoratore divenuto fisicamente inidoneo a svolgere l'attività assegnatagli originariamente nel contratto di assunzione, il datore di lavoro può assegnarlo a mansioni inferiori soltanto previo consenso del dipendente (Cass. 6/03/2007 n.5112). In particolare spiegano i giudici di legittimità il datore di lavoro, prima di recedere dal contratto, ha l'obbligo di verificare se sussista la possibilità di adibire ad altre mansioni, se pure di livello inferiore, il lavoratore diventato non idoneo alle mansioni originariamente assegnategli, sempre che questi si dichiari disposto ad accettare la dequalificazione, per evitare il licenziamento. Ne consegue che se il lavoratore non dichiari espressamente o tacitamente di essere disposto ad accettare una eventuale proposta di assegnazione a mansioni inferiori, il datore di lavoro è legittimato a procedere al licenziamento.