Con la sentenza n. 18269 del 22 agosto 2006, la Cassazione sezione Lavoro ha ritenuto valido l'accordo tra azienda e lavoratore per la modifica in senso peggiorativo delle mansioni, solo nel caso in cui il demansionamento sia finalizzato ad evitare il licenziamento per giustificato motivo. L'azienda può demansionare il lavoratore quando sussistano ragioni organizzative che comportino il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore e non per ottenere prestazioni lavorative in elusione ad una norma imperativa. L'azienda ha quindi l'obbligo di dimostrare la sussistenza di queste condizioni in base all'art. 5 della legge 604/66 e all'art. 2103 cod.civ.