E' legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento presso un'altra sede di lavoro anche se l'azienda ha omesso di indicare le ragioni dello spostamento (Cass. 5/01/2007 n.43). In sostanza spiegano i giuridici di legittimità il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente indicare i motivi ne tantomeno esiste un obbligo in capo all'azienda di rispondere alla richiesta avanzata in tal senso dal lavoratore, dato che non è previsto per il provvedimento di trasferimento alcun onere formale. Rimane fermo l'onere per il datore di lavoro di provare in un eventuale giudizio le circostanze che lo giustificano ai sensi dell'art. 2103 c.c.