In caso di licenziamento illegittimo, qualora l'azienda sia soggetta alla tutela reale, l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra perchè non si ha interruzione del rapporto (Cass. 8/06/2006 n.13380). Viceversa, continua la Suprema Corte, nel caso in cui l'azienda non abbia più di 15 dipendenti, stante il carattere meramente risarcitorio accordato alla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostituiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso l'indennità prevista dalla legge 604/66 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Più precisamente spiegano i giudici di legittimità non vi è incompatibilità tra le due prestazioni. Infatti se si dovesse interpretare diversamente sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, ma l'uno intimato con preavviso e l'altro invece intimato in tronco. Risulta quindi superata la pronuncia della Corte di Cassazione data con la sentenza 1404/2000.