Il lavoratore occupato in lavori socialmente utili può legittimamente in altre ore della giornata prestare attività lavorativa con un rapporto di lavoro part time, mantenendo il diritto a percepire l'assegno LSU (Cass. 19/04/2007 n.9344). Nel caso in esame non può trovare applicazione in base ad un'interpretazione estensiva quanto contenuto nell'art.8 L. 223/91 che prevede la sospensione dell'indennità di mobilità nel caso in cui il lavoratore privo di occupazione trovi un'attività lavorativa a tempo parziale che lo renda in grado di provvedere al suo mantenimento. Nel caso dei LSU invece il lavoratore non si trova escluso dal processo produttivo, infatti non è soggetto agli ammortizzatori sociali, ma è titolare di un assegno mensile per l'attività svolta che non può essere sospeso nel caso in cui venga trovata un'altra attività da svolgere contestualmente ai LSU anche se in tempi e modi diversi nell'arco della giornata. Resta inteso che la nuova attività svolta a tempo parziale dal lavoratore non deve pregiudicare nè essere incompatibile con il lavoro socialmente utile.