I diritti acquisiti da dipendenti cessati dal servizio non possono essere modificati da un rinnovo contrattuale che prevede diversamente (Cass. 28/11/2006 n.25217). Secondo i giudici di legittimità il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche. Ne consegue che il CCNL posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti. Pertanto per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), a meno che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato, anche mediante comportamenti concludenti, la relativa attività negoziale.