Cassazione: outsourcing con cessione di ramo di azienda o con appalto di servizi
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/10/2006 n.21287, ha reso noto che i servizi in outsourcing possono essere attuati o con la cessione di un ramo di azienda in base all'art. 2112 c.c. o con l'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.
La scelta tra le due alternative spetta unicamente all'imprenditore, a norma dell'art. 41 Cost..
L'appalto di servizi e la cessione di ramo di azienda sono contratti con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili.
Per cessione di ramo azienda, ex art. 2112 c.c., si intende il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità.
Invece l'appalto di opere e servizi o di manutenzione ordinaria degli impianti all'interno dello stabilimento, consentita dall'art. 3 della legge 23.10.1960 n. 1369, costituisce il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, il compimento all'interno di una azienda di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.).
Con la cessione di un ramo di azienda si ha dunque il trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e persistente funzionalità. L'utilizzazione da parte del cedente dei prodotti e dei servizi del segmento ceduto formerà oggetto di distinto contratto con il cessionario. Con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi, che gli necessitano, che gli sono forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale