Il lavoratore che viene trasferito ad un'altra amministrazione per mobilità non può essere sottoposto ad un secondo periodo di provaad un'altra amministrazione per mobilità non può essere sottoposto ad un secondo periodo di prova (Cass. 12/12/2006 n.26420). In particolare spiega la Suprema Corte l'espressione "passaggio diretto" assume una connotazione differente a seconda che venga utilizzata nel settore pubblico o in quello privato. Infatti in quest'ultimo caso l'espressione non qualifica un tipo di contratto, ma solo l'esenzione dall'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento. Nel settore pubblico invece il passaggio diretto indica la possibilità per il personale di transitare da un'amministrazione ad un'altra. Inoltre il datore di lavoro privato ha la facoltà di rimodulare le mansioni e il trattamento economico mentre nel settore pubblico si ha solo una modifica soggettiva del rapporto di lavoro qualificabile come cessione del contratto. Ne consegue che in quest'ultimo caso il personale trasferito a seguito di mobilità volontaria è esente dall'obbligo del periodo di prova qualora abbia superato un analogo periodo presso l'ente di provenienza.