Cassazione: presupposti del demansionamento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9558 del 22 aprile 2010, ha stabilito che, in tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo. Si deve, infatti, far riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale (e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo).
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