Il lavoratore subordinato che è stato assegnato a mansioni superiori rispetto a quello originariamente fissate nel contratto ha diritto alla promozione automatica soltanto se le stesse sono prevalenti anche sul piano quantitativo (Cass. 23/02/2007 n.4272). Nell'ipotesi di svolgimento, da parte del lavoratore subordinato, di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente, in base all'art. 2103 cod. civ., deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante; in tal caso l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, dato che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, ma deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva.