Cassazione: reintegrazione e raggiungimento dei 65 anni di età
A cura della redazione
Il lavoratore che licenziato ingiustamente compie i 65 anni prima che il giudice adotti sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, ha comunque il diritto a riprendere l'attività lavorativa dato che è esclusa l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età lavorativa anche se è previsto dal CCNL (Cass. 6/02/2007 n.2582). Inoltre ricordano i giudici di legittimità, fino a che la sentenza di reintegra non viene riformata, il lavoratore può validamente optare ai sensi dell'art. 18 St. Lav per il versamento delle 15 mensilità. Il rapporto di lavoro in quest'ultimo caso si estingue non al momento dell'esercizio della predetta facoltà, ma al momento del relativo pagamento.