Cassazione: Risarcimento del danno biologico e perdita della capacità lavorativa
A cura della redazione
Nella determinazione del risarcimento del danno biologico, deve tenersi conto, in caso di grave lesione della salute, della perdita della capacità lavorativa generica, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato o delle chances lavorative secondo l'evoluzione delle offerte di lavoro e delle libere scelte del giovane lavoratore (Cass. 2/02/2007 n.2311). Più precisamente spiegano i giudici di legittimità per la regola causale della probabilità elevata, la lesione grave della salute reca come conseguenza negativa un'apprezzabile perdita della capacità lavorativa. Il negare tale rilevanza costituisce fattore eccezionale, presente in taluni casi in cui, per l'eminente attività intellettuale prestata, una menomazione psicofisica potrebbe non incidere sulla potenzialità delle capacità lavorative, pur compromesse. Esigere dal lavoratore una prova rigorosa in relazione al cd. danno futuro, o negare la natura biologica di tale perdita, contraddice la stessa configurazione del danno biologico come danno a struttura complessa, che incide sui vari aspetti della vita fisica e psichica della persona. Sotto altro aspetto la perdita della capacità lavorativa integra la lesione del diritto del cittadino ad accedere al lavoro in condizioni di piena integrità e come tale ha un autonomo rilievo come perdita patrimoniale, ove l'attività lavorativa sia in atto.