Il lavoratore licenziato può richiedere il risarcimento del danno nella misura delle sei mensilità di retribuzione, solo se ha impugnato il licenziamento stesso nei termini stabiliti dalla legge, ovvero entro sessanta giorni dalla sua comunicazione a pena di decadenza. Inoltre, precisa la Cassazione, l'azione risarcitoria può essere esercitata dal lavoratore solo nel caso in cui il licenziamento sia stato generato da un fatto ingiusto, quale mobbing o mirato a nuocere alla figura professionale del lavoratore stesso. (Cass. N. 21833 del 12 Ottobre 2006).