Cassazione: risarcimento del danno e licenziamento illegittimo
A cura della redazione
Se viene accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendo conto della retribuzione che egli avrebbe percepito se non fosse stato licenziato e quindi quella riferibile al periodo compreso tra la data del recesso e quella della reintegrazione (Cass. 16/04/2007 n.9072). Resta comunque salva la possibilità per il datore di lavoro di provare la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presunto ammontare del danno.