Se viene accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendo conto della retribuzione che egli avrebbe percepito se non fosse stato licenziato e quindi quella riferibile al periodo compreso tra la data del recesso e quella della reintegrazione (Cass. 16/04/2007 n.9072). Resta comunque salva la possibilità per il datore di lavoro di provare la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presunto ammontare del danno.