Cassazione: trasferimento del lavoratore e determinazione del luogo di lavoro
A cura della redazione
Se le parti hanno concordato di comune accordo il luogo in cui dovrà essere espletata l'attività lavorativa, l'azienda non può discrezionalmente e autonomamente trasferire il lavoratore in un unità produttiva differente (Cass. 25/07/2006 n.16907).
Più precisamente la Suprema Corte, richiamando l'orientamento prevalente espresso già in precedenti sentenze, ha ricordato che il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistono ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che per disposizione di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito con carattere vincolante per entrambe le parti che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.