La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24092 del 13 novembre 2009, ha stabilito che, per ciò che concerne l'adeguamento della retribuzione, anche se il datore di lavoro non aderisce ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, il giudice può rifarsi al contratto collettivo di settore (prendendolo a parametro).
Il ccnl, infatti, rappresenta lo strumento più adeguato per determinare il diritto alla retribuzione. La Corte ha, però, specificato che nel calcolo non possono essere presi in considerazione gli scatti di anzianità, i compensi aggiuntivi e le mensilità aggiuntive oltre la tredicesima.